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Legislazione sulle assenze dal lavoro


Il problema delle assenze è molto sentito dai lavoratori affetti da diabete mellito soprattutto per quelle determinate dai controlli periodici.

Diverso e ancora più complesso è il problema dei genitori di minori affetti da diabete mellito.

Le assenze dal lavoro sono disciplinate in parte da leggi dello Stato, in parte dai contratti di lavoro.
Allo stato attuale non esiste alcuna normativa specifica per le assenze dal lavoro determinate da patologie croniche come il diabete mellito, ma una serie di norme che di volta in volta possono essere più o meno applicate al singolo caso.
Mentre nel lavoro privato la normativa relativa alle assenze è disciplinata (eccetto per la gravidanza, i permessi per donazione sangue, e pochi altri casi) dai contratti di lavoro nazionali e aziendali, per il pubblico impiego esistono anche leggi specifiche.

L'utilizzo della malattia per poter effettuare le visite periodiche richieste per il controllo del diabete, è un metodo dibattuto e tutt'altro che chiaro e scontato.
Per malattia, dal punto di vista lavorativo, s'intende un processo patologico, dinamico, evolutivo e peggiorativo dello stato anteriore che necessita di cure e che comporta incapacità lavorativa assoluta e temporanea.
Si tratta, quindi, di una condizione clinica, valutata però sulla base della norma giuridica vigente, con tutte le conseguenze economiche, amministrative e normative previste dalla legge.

La condizione di diabetico non implica di per sé incapacità assoluta e temporanea a svolgere il proprio lavoro, a meno che non intervanga un fattore peggiorativo del suo stato anteriore di diabetico.
Questo qualcosa può essere un transitorio squilibrio metabolico, un'infezione virale, ecc.
Il lavoratore con il diabete che ricorre al Day-Hospital o all'ambulatorio per il controllo periodico, in realtà svolge semplici accertamenti specialistici in una struttura ospedaliera/ambulatoriale pubblica/privata.
Essi non configurano di per sé un'incapacità lavorativa.

Dal punto di vista invece della tutela della salute, tra l'altro prevista dalla nostra Costituzione (art. 32), sottoporsi periodicamente ad accertamenti clinico-strumentali, rappresenta una tappa irrinunciabile per la prevenzione ed il trattamento precoce delle complicanze del diabete.
L'assenza di tali misure comporterebbe inevitabilmente un danno alla salute del soggetto e quindi, in ultima analisi, alla sua validità e idoneità lavorative.
Si può quindi ritenere che tali accertamenti in Day Hospital o ambulatoriali configurino una condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento, da parte del datore di lavoro o dell'ente erogante la prestazione economica, della condizione di malattia.

La circolare Inps n. 192/96 postula che l'indennità è dovuta se sussistono due condizioni:

  1. riconoscimento della sussistenza dello stato di effettiva incapacità lavorativa (equiparazione di prestazioni in Day Hospital a ricoveri ospedalieri)
  2. che la prestazione richieda la permanenza nell'ambulatorio per l'intera giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro.

Risulta inoltre che per aver diritto all'indennità è sufficiente presentare l'attestazione, rilasciata dal medico dell'ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).
È ovvio che tale discorso vale solo per quelle categorie di lavoratori i cui datori di lavoro mettono a conguaglio la malattia con l'INPS.

Nel caso invece di genitori di bambini con il diabete, il problema è ancora più complesso per due ragioni:

Questo significa che si possono utilizzare solo i permessi retribuiti brevi, ove previsti a livello contrattuale, le ferie, o la maternità/paternità (limitatamente ai primi otto anni di vita del bambino). In certi casi uno dei genitori è costretto a rinunciare al proprio lavoro o ad usufruire del part-time.

Riporto di seguito alcune leggi che ci possono venire in aiuto:

NORMATIVE COMUNI

Maternità/paternità

La legge n.53 8 marzo 2000 (G.U. n.60 13/3/00) promuove il sostegno della maternità e della paternità, per la giovane età o per la malattia dei bambini fino agli 8 anni.
Il limite della durata dell'assenza passa da 6 a 10 mesi complessivi; inoltre l'astensione dal lavoro non è più limitata (come accadeva prima di questa normativa) al primo anno ma fino all'ottavo anno di vita del bambino.
Se il bambino ha meno di 3 anni la durata del permesso non ha limite di tempo, se invece è tra i 3 e gli 8 anni, la durata massima dell'astensione è di 5 giorni consecutivi e viene concessa dietro presentazione di certificato medico.
I diritti di cui sopra valgono anche per i genitori adottivi o affidatari nei primi 3 anni dall'ingresso del minore (tra i 6 e i 12 anni di età) nel nucleo familiare che lo adotta o lo affilia.

Handicap

Esistono infine una serie di agevolazioni per i portatori di handicap alle quali può accedere anche il lavoratore affetto da diabete mellito, nel caso in cui risulti invalido.

PUBBLICO IMPIEGO

Aspettativa

L'articolo 69 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 stabilisce che l'impiegato che "aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia" deve presentare domanda al capo del servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno e quella di due anni e mezzo nel quinquennio.
Il lavoratore, durante il periodo di aspettativa, non ha diritto ad alcun assegno.
Comporta inoltre la proporzionale diminuizione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.
Il periodo di aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Cessato il periodo di aspettativa, l'impiegato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, detratto il tempo passato in aspettativa.
Tra i "motivi di famiglia" può esservi anche la necessità di assistenza ad un famigliare.

Congedo straordinario

Il testo unico D.P.R. 10/1/57 n.3 (modificato dalla legge finanziaria 1994) detta norme in materia di congedo straordinario nel modo di seguito riportato:
"All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di 45 giorni (così come modificato dalla L. 537/93).
Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni" (Art.37).
Per i dipendenti affetti da forme morbose di cui agli artt.1, 2 e 3 del Decreto Ministero Sanità dell'1.2.91 e successive modificazioni, quindi anche quelli affetti da diabete mellito, nel periodo di congedo straordinario non viene operata alcuna riduzione retributiva (cfr. L.537 del 24 dicembre 1993).
Il congedo straordinario è discrezionale e deve essere autorizzato dal dirigente cui si fa riferimento.

Malattia

Le assenze per malattia dei pubblici dipendenti sono regolate dal D.P.R. del '57. Al dipendente pubblico che si ammala sono aperte due strade:

  1. dichiarare di usufruire del congedo straordinario (max 45 giorni)
  2. mettersi in aspettativa

Nel caso di congedo straordinario per malattia, non c'è obbligo da parte dell'ufficio di controllare l'assenza visto che concedere il congedo straordinario è atto discrezionale.
Nel caso di aspettativa per malattia, esiste invece per l'ufficio l'obbligo di mandare il medico fiscale e per il dipendente quello di farsi trovare a casa nelle fasce orarie tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19. Se l'impiegato è assente il medico fiscale lascia l'invito a recarsi presso l'Asl il giorno successivo per la visita di controllo. L'assenza del lavoratore dal domicilio alla visita di controllo deve essere giustificata e può comportare la decadenza del diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a 10 giorni e nella misura del 50% per l'ulteriore periodo (art.5 L.638 11 novembre 1983).

Permessi retribuiti

Le norme che regolano i permessi retribuiti nel pubblico impiego, sono definite a livello di contrattazione nazionale (Contratti Colletivi Nazionali di Lavoro). Nelle maggiori Amministrazioni Pubbliche esiste una certa uniformità nella concessione di tali permessi: a domanda del dipendente possono essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati.

Part time

Anche le norme per la concessione del part-time sono regolate dalla contrattazione collettiva. Normalmente, per il passaggio dal tempo pieno a quello parziale viene data la seguente priorità, in caso di carenza della disponibilità di posti:

  1. portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della L.104/92, con priorità per coloro che risiedono a più di 60 Km. o un'ora di mezzo pubblico dalla sede di lavoro.
  2. portatori di invalidità riconoscoiuta ai sensi delle assunzioni obbligatorie, con priorità per coloro che risiedono a più di 60 Km. o un'ora di mezzo pubblico dalla sede di lavoro.
  3. dipendenti che assistano un convivente, figlio, parente od affine entro il terzo grado, portatore di handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, con priorità per coloro che risiedono a più di 60 Km. o un'ora di mezzo pubblico dalla sede di lavoro.
  4. dipendenti che assistano un convivente, figlio, parente od affine entro il terzo grado, portatore di handicap o soggetto a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica debitamente certificati, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati, con priorità per coloro che risiedono a più di 60 Km. o un'ora di mezzo pubblico dalla sede di lavoro.
  5. ...

IMPIEGO NEL PRIVATO

Contratti di lavoro

Come già accennato, per conoscere la regolamentazione delle assenze nel comparto privato, bisogna far riferimento ai singoli contratti nazionali e aziendali di lavoro.