Handicap e diabete Il diabete mellito è tra le patologie considerate invalidanti. In tal senso è possibile accedere a tutte le agevolazioni, rapportate al grado di invalidità, previste dalle leggi attuali.
Le ragioni che possono condurre alla presentazione della domanda di invalidità civile e di riconoscimento dell'handicap per il soggetto diabetico sono:Altri diritti sono sanciti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 come:
- Diritto all’inserimento nelle liste per la collocazione obbligatoria
- Elevazione nei limiti di età nei concorsi pubblici
- Diritto ad ottenere mansioni compatibili con l’infermità invalidante
- Maggiori garanzie per la conservazione del posto
- Diritto alla pensione sociale
- Diritto per i parenti a particolari agevolazioni per permettere l'assistenza al paziente
- Precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro
Contro tali scelte possono concorrere le seguenti motivazioni:
- La persona con il diabete, se ben controllato, non è un invalido
- L'invalidità, se da un lato può facilitare l'accesso preferenziale a certi posti di lavoro, dall'altro può rappresentare un ostacolo all'assunzione o a determinate carriere
- La maggior parte delle associazioni sul diabete da anni lottano contro una visione del diabete come malattia invalidante (vedi ultime conquiste sulla patente di guida).
- Psicologicamente e socialmente il diabetico viene posto nel ruolo di "assistito" dallo Stato
Le prime leggi che affrontano il problema dell'invalidità nei cittadini affetti da diabete mellito sono la legge N°118 del 30 marzo 1971 e il Decreto Ministeriale N° 282 del 27 luglio 1980 che attribuivano al diabete invalidità da un massimo del 71-80% (diabete insulino-dipendente complicato con grave compromissione dello stato generale) ad un minimo del 31%-40% (diabete di media gravità). Le possibili complicanze erano considerate indipendentemente dal diabete (perdita della vista, nevriti, nefriti, ecc.)
Il D.M. n° 43 del 5/2/92, che sostituisce il precedente decreto, definisce con maggior precisione:"APPARATO ENDOCRINO
Classe I
Diabete mellito tipo 2° (non insulino dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mgl 50/dL e tasso glicemico dopo pasto mgl 80-200/dL)Classe II
Diabete mellito tipo 1° (insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali.Classe III
Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona osservanza da parte del paziente). Diabete mellito tipo 1° e 2° con complicanze micro e/o macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.).Classe IV
Diabete mellito complicato da
a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o
b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o
c) arteriopatia ostruttiva con grave "claudicatio" o amputazione di un arto".La stessa legge individua poi le seguenti percentuali di invalidità:
Purtroppo l'interpretazione di tali norme, essendo la definizione piuttosto generica, è lasciata al buon senso delle commissioni medico-legali, ingenerando disparità di trattamento tra una commissione e l'altra.
Codice Fascia min max Fisso 9309 Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III) 41 50 - 9310 Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (Classe III) 51 60 - 9311 Diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (Classe IV) 91 100 -