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Handicap e diabete


Il diabete mellito è tra le patologie considerate invalidanti. In tal senso è possibile accedere a tutte le agevolazioni, rapportate al grado di invalidità, previste dalle leggi attuali.
Le ragioni che possono condurre alla presentazione della domanda di invalidità civile e di riconoscimento dell'handicap per il soggetto diabetico sono:

Altri diritti sono sanciti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 come:

Contro tali scelte possono concorrere le seguenti motivazioni:

Le prime leggi che affrontano il problema dell'invalidità nei cittadini affetti da diabete mellito sono la legge N°118 del 30 marzo 1971 e il Decreto Ministeriale N° 282 del 27 luglio 1980 che attribuivano al diabete invalidità da un massimo del 71-80% (diabete insulino-dipendente complicato con grave compromissione dello stato generale) ad un minimo del 31%-40% (diabete di media gravità). Le possibili complicanze erano considerate indipendentemente dal diabete (perdita della vista, nevriti, nefriti, ecc.)
Il D.M. n° 43 del 5/2/92, che sostituisce il precedente decreto, definisce con maggior precisione:

"APPARATO ENDOCRINO

Classe I
Diabete mellito tipo 2° (non insulino dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mgl 50/dL e tasso glicemico dopo pasto mgl 80-200/dL)

Classe II
Diabete mellito tipo 1° (insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali.

Classe III
Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona osservanza da parte del paziente). Diabete mellito tipo 1° e 2° con complicanze micro e/o macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.).

Classe IV
Diabete mellito complicato da
a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o
b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o
c) arteriopatia ostruttiva con grave "claudicatio" o amputazione di un arto".

La stessa legge individua poi le seguenti percentuali di invalidità:

CodiceFasciaminmaxFisso
9309Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III)4150-
9310Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (Classe III)5160-
9311Diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (Classe IV)91100-

Purtroppo l'interpretazione di tali norme, essendo la definizione piuttosto generica, è lasciata al buon senso delle commissioni medico-legali, ingenerando disparità di trattamento tra una commissione e l'altra.