MINISTERO DELLA SANITÀ
DIPARTIMENTO PREVENZIONE E FARMACI
già D.G.S.I.P. - DIV. VII N°400.7/LD 1.6./539 del 30/5/96 Risposta al foglio del 10/11/95 N° 7952/4632
Oggetto: Patente di guida dei veicoli a motore e soggetti diabetici
In riferimento alla nota a margine concernente l'oggetto, è stata elaborata l'acclusa scheda alla luce delle indicazioni della direttiva del Consiglio 91/439/CEE, recepita con decreto 8 agosto 1994 del Ministro dei Trasporti, e in considerazione dei suggerimenti proposti dalle Associazioni che leggono per conoscenza.
Inoltre è stato tenuto conto dell'evoluzione della normativa in materia di codice della strada, che il D.P.R. 575/94 ha modificato nella parte relativa alle procedure di rilascio della patente di guida dei veicoli a motore, prevedendo anche l'abrogazione del "certificato anamnestico".
Pertanto, in esito alla richiesta di parere e per consentire a codesta Direzione Generale della Motorizzazione di intervenire nelle sedi opportune per proporre le modifiche di che trattasi, si trasmette lo schema di articolato relativo alla problematica in questione, con preghiera per le Associazioni in indirizzo di voler far conoscere eventuali ulteriori osservazioni sulle proposte entro il termine di quindici giorni.
Infine, data la evidente complessità della patologiadiabetica come malattia clinicamente evolutiva, si potràsuccessivamente valutare l'opportunità di elaborare un protocollo per affrontare piu' in dettaglio i conseguenti aspetti specifici, anche dal punto di vista operativo, al fine di uniformare l'attività certificatoria sul territorio.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr.ssa Donatella Ballada)
MINISTERO DELLA SANITA' DIPARTIMENTO PREVENZIONE E FARMACI
già D.G.S.I.P. - DIV. VII
D.P.R 495/92 - ART. 320
Si ritiene di mantenere la formulazione attuale sostituendo la parola "escludono" con la dizione "possono escludere".
APPENDICE II B. DIABETE
c. 1 - La patente di guida puo' essere rilanciata o rinnovata ai candidati o conducenti diabetici che non presentano complicanze in atto o la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione, sulla scorta del certificato rilasciato dal medico specialista diabetologo curante, appartenente a una struttura pubblica.
c. 2 - A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, sulla scorta del certificato rilasciato dal medico specialista diabetologo curante di cui al precedente comma 1 e a seguito dell'esito di eventuali ulteriori accertamenti medici specialistici eseguiti presso una struttura pubblica, la patente di guida puo' essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che sono colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata di entità tale da non pregiudicare la sicurezza della guida.
c. 3 - La patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E e delle sottocategorie C, C+E, D e D+E non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti diabetici in trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati e autorizzati dalla commissione medica locale con espressa certificazione.
c. 4 - La validità della patente di guida rilasciata o rinnovata a candidati o conducenti diabetici come specificato nei precedenti commi 1, 2, e 3 è stabilita caso per caso e puo' essere ridotta o interrotta in relazione ai controlli medici periodici ovvero alle indicazioni del medico specialistico diabetologo curante appartenente alla struttura pubblica.
(n.d.r. Da allora siamo in attesa di un testo di legge definitivo)