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Linee guida per l'applicazione della normativa inerente il rilascio ed il rinnovo della patente di guida a candidati o conducenti colpiti da diabete

Dal Ministero della Sanità - Dip. Prevenzione - Uff. VII (N.400.7/L.D.1.6/DM88/94/1939 18/12/97)

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Con D.M. Trasporti 8/8/94 - recepimento della direttiva 91/439 CEE del 29/7/91 sono state introdotte, ai fini del rinnovo e rilascio della patente di guida, norme mediche conformi alle disposizioni degli allegati II e III dl decreto.
Nell'allegato III, ai punti 1.1 e 1.2 vengono classificati nel gruppo dei conducenti di veicoli delle categorie A, B e B+E e delle sottocategorie A1 e B1, e, rispettivamente, nel gruppo 2 i conducenti di veicoli delle categorie C, C+E, D, D+E e delle sottocategorie C1, C1+E, D1 e D1+E, prevedendo altresì al punto 10, per il gruppo 1: "La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso" e al punto 10.1 per il gruppo 2: "La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare".
Sulla base delle citate precisazioni le CC.MM.LL. adottano, peraltro, comportamenti dissimili tra loro per cui l'FDG (Federazione Nazionale Diabete Giovanile) ha chiesto a questo Ministero dei Trasporti di voler esaminare la problematica mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro.
Pertanto, tenendo conto delle indicazioni della direttiva del consiglio 91/439/CEE, recepita con decreto 8 agosto 1994 del Ministero dei Trasporti e prendendo in considerazione le proposte delle Associazioni interessate, questo Dipartimento ha avanzato al C.S.S. la richiesta per la costituzione di un gruppo di lavoro "Sicurezza del Traffico" per affrontare più in dettaglio i conseguenti aspetti specifici derivanti dalla complessità della patologia diabetica.
Nell'ambito del gruppo suddetto, sollecitamente costituito presso la sezione II del C.S.S., oltre ai membri di questo Ministero sono intervenuti rappresentanti del Ministero dei Trasporti, della Federazione Italiana Diabete e della Federazione Italiana Diabete Giovanile.
A conclusione dei lavori è stato elaborato un documento approvato dalla sezione II del C.S.S. nella seduta del 30 settembre 1997.
Si allega pertanto il predetto documento affinché ne venga data la dovuta diffusione ai medici accertatori ed agli organismi interessati e possa rappresentare un'utile linea-guida per una sempre maggiore omogeneità ed equità di trattamento dei soggetti affetti da diabete che aspirino a conseguire o rinnovare la patente di guida.

IL DIRIGENTE GENERALE
(dott. Fabrizio Oleari)




1 - Patente delle categorie A, B, B+E e delle sottocategorie A1 e B1.1.

1.1 - Rilascio della patente

1.1.1 - In pazienti affetti da diabete non insulino trattato e senza complicanze:

1.1.2 - In pazienti affetti da diabete in trattamento insulinico e senza complicanze:

1.1.3 - In pazienti affetti da diabete con complicanze:

1.2 - Rinnovo della patente

1.2.1 - In pazienti affetti da diabete non insulino trattato e senza complicanze:

1.2.2 - In pazienti affetti da diabete in trattamento insulinico e senza complicanze:

1.2.3 - In pazienti affetti da diabete con complicanze:

2 - Patente delle categorie C, C+E e delle sottocategorie C1 e C1+E.

2.1 - Rilascio della patente

2.1.1 - In pazienti affetti da diabete non insulino trattato e senza complicanze:

2.1.2 - In pazienti affetti da diabete in trattamento insulinico e senza complicanze:

2.1.3 - In pazienti affetti da diabete con complicanze:

2.2 - Rinnovo della patente

2.2.1 - In pazienti affetti da diabete non insulino trattato e senza complicanze:

2.2.2 - In pazienti affetti da diabete in trattamento insulinico e senza complicanze:

2.2.3 - In pazienti affetti da diabete con complicanze:

3 - Patente delle categorie D, D+E e delle sottocategorie D1 e D1+E.

3.1 - Pazienti non trattati farmacologicamente e senza complicanze: La patente è concedibile per un periodo di 2 anni.

3.2 - Pazienti trattati farmacologicamente: La patente non è concedibile né rinnovabile.