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Alcuni protocolli indicativi per i Servizi di Diabetologia per le Patenti di Guida della Regione Umbria

Delibera Regionale 17 marzo 1998

Diabete mellito

I problemi da affrontare al fine di semplificare e rendere uniformi i driteri di giudizio sulla concessione e il rinnovo della patente, sono i seguenti:

Alla luce di tali questiti si ritiene:

  1. i pazienti con diabete di tipo 2 in terapia insulinica vanno di fatto considerati ala stregua dei pazienti insulinodipendenti, in quanto portatori di un diabete di non lieve entità e soggetti alle limitazioni previste dala Legge per la concessione della patente ai pazienti insulino-trattati;

  2. la documentazione clinica da richiedere per il rilascio o il rinnovo della patente consiste in: visita diabetologica, ove risulti specificato il fundus oculi e la valutazione dell'emoglobina glicosata. Verranno inoltre effettuati gli accertamenti adeguati alla valutazione della eventuale presenza di complicanze e, nel caso, dell'entità delle stesse;

  3. l'intervallo di tempo trascorso il quale è necessario rivalutare ai fini medico-legali il paziente sottoposto al giudizio della Commissione Medica Legale, non dovrebbe essere superiore a 5 anni, poiché non è possibile prevedere oltre tale limite temporale l'evoluzione delle complicanze del diabete. Una patente con validità di 5 anni può essere rilasciata a quei soggetti che non presentino complicanze in atto o che presentino complicanze di lieve entità. In caso di complicanze di entità media o severa è necessario rivalutare il soggetto dopo un intervallo di tempo inferiore ai 5 anni, per controlare l'andamento delle complicanze presenti (ad es. se l'unico problema è rappresentato da una retinopatia andrà documentata la sola situazione oculare e non ripetuto l'intero screening delle complicanze). È proponibile per esempio un intervallo di 3 anni per complicanze severe.
    Per poter attuare quanto sopra è necessario stabilire alcuni parametri semplici che possano essere utilizzati dai Medici delle Strutture Diabetoogiche Pubbliche e/o dai Medici Legali per una valutazione dello stato delle complicanze.

    Per quanto attiene alla valutazione delle complicanze oculari si può proporre la seguente classificazione:

    • è di lieve entità la retinopatia caratterizzata da soli microaneurismi;

    • è di media entità la retinopatia con emmoragiole e/o essudati e/o IRMA periferici;

    • è di severa entità la retinopatia proliferante e/o proliferante e/o con edema maculare e/o con IRMA maculari.

    Nel caso di complicanze neurologiche evidenti si propone di considerare:

    • di lieve entità la neuropatia periferica asintomatica (documentabile solo con l'esame obiettivo e le indagini strumentalli);

    • di media entità la neuropatia periferica sintomatica caratterizzata da parestesie o difetti della sensibilità modesti;

    • di grave entità la neuropatia con severo deficit sensitivo e motorio degli arti inferiori complicato evidenziati dall'esame EMC.

    Pertanto nel compilare il referto della visita diabetologica il Medico specialista dovrebbe dare le seguenti informazioni:

    • il tipo di diabete e di terapia effettuata dal paziente (insulina o ipoglicemizzanti orali o trattamento combinato);

    • il valore dell'emoglobina gicosata;

    • la presenza o meno di complicanze oculari, neurologiche o cardiovascolari;

    • la valutazione della gravità delle complicanze oculari e neurologiche eventualmente presenti, ai fini della sicurezza nella guida, distinguendole in lieve, media e severa e cioè rispettivamente non in grado, potenzialmente in grado, probabilmente in grado di compromettere la sicurezza nella guida in un arco di tempo inferiore ai 5 anni. Si è già proposto sopra di rivalutare dopo 3 anni i soggetti portatori di complicanze di media entità e dopo 18 mesi quelli con quelli con complicanze di severa entità, lasciando alla Commissione di valutare il tempi diversi i casi più complicati con ulteriori accertamenti;

    • in riferimento alle complicanze cardiovascolari eventualmente presenti, la valutazione sullo stato del paziente va fatta dai cardiologi.

  4. Si ritiene che le indagini effettuate dai pazienti nel corso del monitoraggio periodico presso una Struttura Diabetologica Pubblica possano essere utilizzate ai fini medico-legali per la concessione o il rinnovo della patente di guida, senza obbligare necessariamente il paziente a ripetere le indagini già eseguite di recente