Predisposizione della rete dei servizi per la prevenzione e la cura del diabete
mellito nella Regione Piemonte in attuazione della legge 16 marzo 1987, n.
115.
(B.U. 19 luglio 1989, n. 29)
1. La presente legge ha lo scopo di predisporre azioni programmate
ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete
mellito, considerata di alto interesse sociale.
2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono finalizzati al raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
a) alla prevenzione ed alla diagnosi precoce della malattia diabetica;
b) al miglioramento delle modalita' di cura dei cittadini diabetici;
c) alla prevenzione delle complicanze;
d) ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attivita' scolastiche, sportive
e lavorative;
e) ad agevolare l'inserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze
diabetiche;
f) a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi
della malattia diabetica;
g) a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
h) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale
sanitario addetto ai servizi.
1. Il Piano Socio Sanitario Regionale deve fornire precise indicazioni in ordine agli interventi previsti dagli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 della legge 16 marzo 1987, n. 115. In particolare va garantita la reale partecipazione del medico di medicina generale e del pediatra di base quali primi filtri di individuazione precoce, con il supporto dei servizi informativi, epidemiologici e di formazione del personale, con controllo continuo domiciliare nel decorso della malattia contribuendo ad individuare precocemente l'insorgenza di eventuali complicanze in collaborazione con le unita' operative specialistiche di diagnosi, cura e riabilitazione.
1. Con riferimento all'art. 5 della legge 16 marzo 1987, n.
115, nella Regione Piemonte vengono previsti i seguenti livelli di intervento
specialistico integrativo e di supporto ai servizi di base territoriali:
a) Attivita' specialistiche diabetologiche. Tali attivita' specialistiche
vengono svolte dai medici nelle Divisioni di medicina generale ovvero con
affidamento a medici specialisti convenzionati operanti nei poliambulatori
territoriali. Nelle ~UU.SS.SS.LL.~ non dotate di presidi ospedalieri, le suddette
attivita' specialistiche diabetologiche sono svolte nei poliambulatori territoriali
dai medici specialisti convenzionati.
b) Unita' operative ospedaliere non autonome di diabetologia. Tali unita'
operano, nell'ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico,
aggregate alla Divisione di endocrinologia, ove esiste o alla Divisione di
medicina generale; garantiscono, anche attraverso attivita' di Day Hospital,
il servizio per un bacino di utenza da stabilire in sede di Piano Socio Sanitario
Regionale, secondo caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche, tali
da soddisfare le esigenze derivanti dalla incidenza della malattia.
c) Unita' operative ospedaliere autonome di diabetologia. Tali unita' sono
dotate di posti letto per la degenza a ciclo continuo e in day hospital dimensionate
secondo il bacino di utenza da definirsi in sede di ~P.S.S.R.~, e da collocarsi
in ospedali generali sedi di DEA di II livello e comunque almeno uno per Provincia.
Tali unita' operative devono essere attivate secondo il principio della interdisciplinarieta'
e dipartimentalita' per consentire un intervento globale mirato alla prevenzione,
alla diagnosi ed al trattamento delle complicanze specifiche della malattia
diabetica anche come supporto ai servizi sul territorio. In particolare debbono
svolgere prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alto livello con compiti
di consulenza e coordinamento per le attivita' presenti sul territorio afferente.
d) Servizi specialistici autonomi di diabetologia pediatrica. Vengono distribuiti
presso gli Ospedali infantili della Regione Piemonte in attuazione al disposto
di cui al punto b) nell'art. 5 della legge 16 marzo 1987, n. 115. Il ~P.S.S.R.~
individua le sedi ospedaliere in cui possono essere attivate unita' operative
diabetologiche non autonome aggregate alla Divisione di pediatria.
e) Le strutture diabetologiche universitarie Svolgono istituzionalmente e
con priorita' compiti di formazione e aggiornamento per il personale medico,
nonche' di ricerca finalizzata e, mediante l'istituto della convenzione di
cui all'art. 39, legge 23 dicembre 1978, n. 833, partecipano all'attivita'
diabetologica assistenziale secondo le indicazioni del ~P.S.S.R.~e del Piano
regionale di convenzionamento.
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1 della legge 16 marzo 1987, n. 115, la Regione e le ~UU.SS.SS.LL.~ si avvalgono della collaborazione delle Associazioni di volontariato nella forma e nei limiti previsti dalla L.R. 27 agosto 1984, n. 44.
1. Durante il regime di validita' della legge regionale n.
59 del 3 maggio 1985 per unita' operativa non autonoma di cui al punto b)
dell'art. 3 della presente legge si intende servizio aggregato alle Divisioni
ospedaliere; per unita' operativa autonoma di cui al punto c ) dell'art. 3
della presente legge si intende la Divisione o reparto ospedaliero con disponibilita'
di letti propri.
2. L'allegato B al ~P.S.S.R.~ approvato con la L.R. 3 maggio 1985, n. 59 e
prorogato con la L.R. 23 gennaio 1989, n. 7, viene cosi' modificato.
Al punto 2.3.2.9 si aggiunge:
al punto a), tabella n. 2, dopo il numero 13 il numero 14:
-14) diabetologia: tempo medio per l'esecuzione di una visita:
15' = 4 visite/ora. Tale tempo e' comprensivo dell'impegno da dedicarsi continuativamente
all'educazione sanitaria individuale.
Non comprende l'attivita' di educazione a gruppi di pazienti.
Al punto b), tabella n. 3:
- diabetologia 140-4-35-8.457-20.63-14.114-24.80.
al punto 2.3.2.10 e' aggiunto il seguente alinea:
- diabetologia: 17.19-13.75-10.31-6.87.
Sono altresi' istituite le attivita' specialistiche diabetologiche ambulatoriali
all'interno delle Divisioni di medicina generale degli ospedali non sedi di
DEA.
Al 4° comma del punto 2.3.5.3. dopo la dicitura "il reparto di medicina generale,
inoltre" si inserisce il seguente alinea:
- si assume il carico dell'attivita' specialistica diabetologica, in collegamento
con i servizi specifici di supporto e di riferimento.
Al 1° comma del punto 2.3.5.15 dopo il punto b viene inserita la seguente
lettera c:
c) diabetologia, da prevedersi quali servizi aggregati ai reparti di endocrinologia,
ove quest'ultima sia prevista, ovvero di medicina generale negli ospedali
sede di DEA di I livello con compiti di riferimento e supporto dell'attivita'
ambulatoriale svolta presso presidi ospedalieri non sede di DEA o presso poliambulatori
territoriali esterni.
Al termine del punto 2.3.5.15 si inserisce il seguente comma:
si aggiunge infine il servizio specialistico ospedaliero autonomo di diabetologia
pediatrica diretto da pediatra diabetologo da prevedersi presso gli ospedali
infantili specializzati della Regione Piemonte.
Al termine del punto 2.3.5.19 si aggiunge:
dopo la lettera "y" par. 39 Allegato n. 1, L.R. 10 marzo 1982, n. 7, si inserisce
il seguente punto x:
x) diabetologia, per la quale si prevede la presenza di servizi specialistici
ospedalieri autonomi di diabetologia, dotati di posti letto per la degenza
a ciclo continuo e a ciclo diurno in ogni ospedale sede di DEA di II livello
e comunque almeno uno per Provincia; la collocazione e l'attivazione di tali
servizi va effettuata tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art.
3, punto c) della presente legge.
Al fine di garantire la tutela materno-infantile, come previsto dall'Allegato
12 della L.R. 20 marzo 1982, n. 7, i servizi specialistici di diabetologia
dovranno coordinare e programmare un'attivita' dipartimentale con i reparti
di ostetricia e ginecologia del loro ambito territoriale per la realizzazione
di interventi finalizzati all'individuazione sistematica e alla diagnosi precoce
del diabete gestazionale ed al trattamento ottimizzato della donna diabetica
in gravidanza.
Negli ospedali sede di servizio specializzato di diabetologia, il laboratorio
di analisi chimico-cliniche e microbiologiche deve svolgere anche accertamenti
specifici in connessione con il reparto stesso.
Al termine del 3° comma, punto 2.3.5.24 si sopprime il termine "diabete".